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Lo Statuto

 

STATUTO

Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale

 

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata "Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione, attualmente iscritta all’Anagrafe delle Onlus, assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Associazione si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e utilizza la qualifica di Onlus fino al momento in cui verrà iscritta al Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione ODV. Da quel momento l’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Dal momento dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, assume la qualifica di organizzazione di volontariato e la denominazione, conseguentemente, diventa “Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato”, in breve “ADVPS ODV”. Dal momento dell’acquisizione della qualifica di organizzazione di volontariato l’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma, in piazza Mazzini n° 8
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1.   Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
  2.   Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
  • interventi e prestazioni sanitarie;
  • prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
  • La finalità principale è quella di diffondere i valori della solidarietà e, in modo particolare, quella indirizzata a “donare parte di noi stessi” per sopperire alle croniche carenze di cellule, tessuti ed organi che, spesso, sono indispensabili per la sopravvivenza fisica di quei malati per i quali non sono sufficienti le normali cure medico-chirurgiche. L’Associazione, di fatto, intende sostenere e coadiuvare le Istituzioni che si occupano della salute pubblica oltre che favorendo il reperimento e la raccolta di questi beni così delicati ed indispensabili anche intervenendo sui problemi socio-psico-sanitari dei pazienti, dei loro parenti e degli stessi donatori. Inoltre, all’insegna del motto: “il donare parte di sé è, soprattutto, donare a sé stessi”, l’Associazione, non volendo limitare la sua azione al solo “volontariato di servizio”, pur impegnandosi a diffondere la cultura del donare, intende affiancare, impegnando le sue energie e le sue potenzialità, quanti già si occupano della formazione e della ricerca scientifica nel settore della medicina legato alle donazioni di cellule, tessuti ed organi. L’Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante l’istaurazione di rapporti, anche convenzionali, nell’ambito nazionale ed internazionale, con altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati, Istituzioni ed Autorità, con società industriali, con privati cittadini, nonché partecipare a progetti e bandi. Nell’attuazione dei propri o nell’aderire a progetti altrui, può instaurare, in reciprocità, rapporti di collaborazione e/o affiliazione con associazioni terze e con tutte le figure giuridiche che, riconoscendosi nello spirito e nei suoi fini istituzionali, ne possano garantire la riuscita.

Nel perseguire il suo obiettivo primario di stimolare e favorire la donazione spontanea, gratuita ed organizzata, soprattutto di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo, l’Associazione, oltre a svolgere ogni possibile forma di proselitismo tra quanti sono in grado di donare, si adopererà affinché i donatori possano effettuare il loro encomiabile gesto nelle migliori delle condizioni: favorendone gli spostamenti, garantendo le eventuali agevolazioni previste dalla legge e controllando che i prelievi vengano effettuati conformemente alle attuali concezioni della qualità. Sotto il profilo organizzativo, opererà a stretto contatto con gli Enti che si occupano di questo settore dell’assistenza medica e si metterà a loro disposizione nel caso si debba far fronte ad emergenze o vi sia la necessità di reperire donatori con gruppi sanguigni rari. Nei confronti dei beneficiari dei servizi offerti e dei loro familiari, qualora richiesto, l’Associazione si adopererà per sopperire anche alle ulteriori necessità connesse alla situazione di disagio che questi stanno vivendo. L’Associazione si adopererà per stipulare convenzioni con patronati e enti che forniscano supporto psicologico, al fine di poter offrire i relativi servizi in favore ed a vantaggio dei familiari dei beneficiari dell’attività dell’Associazione, ove dagli stessi richiesto, per sopperire e alleviare i disagi di costoro, nonché, quando possibile, un sostegno economico e/o logistico, per i meno abbienti. Nel promuovere la “cultura della solidarietà”, l’Associazione si adopererà per organizzare e/o favorire la realizzazione di iniziative atte a “fare cultura”, quali campagne di informazione e sensibilizzazione, ed a creare momenti di riflessione e di dialogo con ogni potenziale donatore, con il mondo scientifico e con le altre Istituzioni che si occupano delle problematiche connesse alla donazione di cellule, tessuti ed organi. A tal scopo, oltre ad organizzare convegni, seminari e dibattiti e qualsiasi altra occasione di incontro, potrà produrre: pubblicazioni e materiale cine-audio-visivo, a carattere divulgativo ed educativo. In merito alla promozione e realizzazione di progetti di assistenza socio-psico-sanitaria rivolti a coloro che si trovino ad affrontare situazioni o condizioni di disagio, causati dal difficoltoso reperimento di componenti ematici e midollari, di tessuti e di organi, l’Associazione intende:

  • studiare, promuovere, organizzare e gestire servizi, sussidiari o complementari a quelli istituzionali, quali: assistenza sociale, socio-sanitaria, e psicologica;
  • realizzare corsi di aggiornamento e qualificazione,  per gli operatori del settore, indirizzati, in modo particolare, a qualificare quanti intendano dedicarsi alla diffusione della cultura del donare.

Nel sostenere la ricerca scientifica, limitatamente al campo di sua pertinenza, sia nel campo biomedico, clinico e farmaceutico sia negli studi formativi in campo etico e bioetico, potrà farsi parte in causa nel reperimento di fondi da devolvere a favore di specifici progetti ed istituire borse e premi di studio e/o operosità. Si adopererà, infine, nel sostenere qualsiasi iniziativa intesa a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella raccolta, nel trattamento, nella conservazione e nell’utilizzo di emoderivati, tessuti ed organi.

Infine, per garantire, tra i donatori, la necessaria coesione e lo spirito di appartenenza e per consolidare il legame nei confronti degli assistiti che maggiormente necessitano di aiuto, l’Associazione potrà dedicarsi anche alla realizzazione di momenti ludico-ricreativi quali: spettacoli, rappresentazioni, manifestazioni ed intrattenimenti nonché gite, viaggi e soggiorni vacanza.

L’Associazione, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, può promuove iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Non verranno svolte attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione, che basa la sua esistenza sulla encomiabile disponibilità dei donatori e le prestazioni di associati e volontari che, gratuitamente e volontariamente, offrono le proprie competenze ed abilità professionali, può usufruire di prestazioni di lavoratori dipendenti, collaborazioni di carattere coordinato e/o a progetto e prestazioni di lavoro autonomo di terzi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia.

Per il raggiungimento dei fini associativi, l’Associazione potrà svolgere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie

L’associazione potrà dotarsi di strutture periferiche.

Le strutture periferiche a livello regionale e a livello provinciale, sono dotate di propria autonomia amministrativa, in virtù delle quali rispondono in proprio delle obbligazioni assunte verso terzi.

Nella loro azione agiscono in conformità alla linea d’indirizzo impressa alla associazione dall’assemblea dei soci e dal Direttivo Nazionale esplicitata nel Regolamento, ciascuno per le proprie attribuzioni statutarie nonché in conformità dei programmi, degli scopi associativi e delle delibere che tali organismi adottano.

In ogni caso, sono sempre subordinate al Consiglio Direttivo Nazionale che, oltre a stabilire le finalità, gli indirizzi di politica generale anche con riferimento ad iniziative concrete, delibera, promuove e ne coordina le attività.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il diritto di eseguire o di far eseguire verifiche contabili ed amministrative presso le sedi e le strutture periferiche che, su richiesta, devono provvedere a rimettere al Consiglio Direttivo la documentazione contabile e amministrativa.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo ordinare lo scioglimento degli organi amministrativi delle strutture regionali e provinciali con provvedimento motivato. Le strutture periferiche hanno l’obbligo di dotarsi di proprio statuto da predisporre in conformità del Regolamento vigente, secondo il modello annesso al Regolamento medesimo e non hanno facoltà di modificarlo.

Per il caso di adozione di statuto difforme dal modello predisposto ed allegato al presente, di modifica dello Statuto adottato in difformità del modello, o di omessa adozione dello statuto all’atto della costituzione, nonché per il caso di violazioni del presente statuto o di compimento di azioni recanti pericolo di danno per la compagine associativa, anche solo per la  propria immagine, il Consiglio Direttivo può disporre la gestione straordinaria degli organismi delle strutture regionali e provinciali anche in via cautelare e provvisoria, anche dei relativi organi interni, avocando a sé le relative attribuzioni e nominare un commissario straordinario per le attività amministrative ordinarie. Per il caso di scioglimento degli organismi, spetterà al commissario straordinario nominato o da nominare provvedere alla ricostituzione degli organismi sciolti.

  1. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, inclusi istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Possono, inoltre, partecipare Associazioni, Enti pubblici e privati, Società e qualsiasi tipo di persona giuridica purché dimostrino di poter contribuire, sostenendolo fattivamente, al conseguimento degli obiettivi dell’Associazione. Alla richiesta di adesione presentata da un ente collettivo, dovrà essere allegata copia della relativa delibera indicante anche la persona fisica delegata a rappresentarlo.
  2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato.
  4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
  5. L’Associazione può conferire il titolo di Sostenitore Onorario e Sostenitore Benemerito rispettivamente a:
  • le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati che, per prestigiosa attività culturale, scientifica o di testimonianza, si siano rese benemerite nella  realizzazione dei fini dell’Associazione;
  • le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati che, in funzione del costante impegno profuso a  favore dell’Associazione o di loro personali titoli e meriti, abbiano contribuito a dar lustro all’immagine della  stessa; inoltre, attraverso versamenti al fondo di dotazione, ritenuti di particolare rilevanza, od operando concretamente e fattivamente, abbiano contribuito alla realizzazione dei progetti dell’Associazione stessa.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

  1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata a/r inviata all’Associazione presso la sede sociale o con l’uso della PEC.
  3. Gli associati hanno il diritto di informazione stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta e motivata al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato entro le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con raccomandata a/r da inviare al Consiglio Direttivo presso la sede legale dell’associazione o con l’uso della PEC; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa, nonché in caso di tre assenze ingiustificate alle riunioni dell’Assemblea.
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento arrecante pericolo di danno all’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa comunicazione all’associato delle ragioni per le quali si intende escluderlo e sente l’associato interessato, su richiesta dello stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata a/r o con PEC all’interessato.

Art. 8 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    1. l’Assemblea degli Associati;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. il Presidente;
    4. Organo di controllo (eventuale);
    5. Organo di revisione (eventuale).
  1. L’Assemblea dei Soci può deliberare, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, la costituzione dei seguenti Organi:
      1. il Comitato Consultivo;
      2. il Comitato Contabile;
      3. il Comitato Esecutivo;
      4. il Collegio dei Probiviri;
      5. le Commissioni;
      6. la Conferenza dei Presidenti Regionali.
  1. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  2. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  4. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
  5. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo riterrà ad essa sottoporre.

L’Assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa
  1. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

Art. 11 Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea, che potrà essere tenuta anche in videoconfernza, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente Vicario in caso di due Vice Presidenti; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente all’atto dell’apertura dei lavori.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se per qualsiasi motivo viene meno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo decade. In tal caso deve essere convocata senza indugio l’Assemblea dei Soci che eleggerà un nuovo Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ovvero due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.  Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno tre dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco degli argomenti da trattare ed all’ordine del giorno.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario in caso di due Vice Presidenti, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo attua le direttive generali stabilite dall’Assemblea e promuove, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo, inoltre:
  1. Elegge, al proprio interno,  il Presidente e il Vice Presidente, ovvero due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
  2. assegna tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  3. amministra le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  5. redige un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  6. indice adunanze, convegni, ecc.;
  7. delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione tra un’assemblea e l’altra;
  8. delibera l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decide sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
  10. delibera in ordine all’assunzione di personale dipendente o di avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
  11. attribuisce onorificenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
  12. istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
  13. verifica la regolarità degli Statuti Regionali alle linee guida promulgate dalla Conferenza dei Presidenti Regionali e, nel caso di accertata non conformità, invia alla Sede Regionale interessata nota contenente le osservazioni e prescrizioni, affinché la struttura interessata provveda all’eliminazione e/o modifica delle disposizioni non conformi ed al successivo rinvio al Consiglio Direttivo per il nuovo vaglio di conformità;
  14. delega parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nonché attribuisce, tramite il Presidente, ad uno o più Consiglieri, oppure, ad elementi esterni all’Associazione, il potere di compiere eventuali atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione;
  15. insigna del titolo di Presidente Onorario per particolari meriti verso l’Associazione, un Associato o un membro estraneo all’Associazione. Il Presidente Onorario resta in carica per quattro anni e partecipa di diritto alle Riunioni Assembleari e a quelle del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 15 Il Presidente

  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
  1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ad eventuali dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

  1. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  2. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con la necessità di ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
  3. Il Presidente può delegare, in esecuzione di specifiche delibere adottate dal Consiglio Direttivo, la firma di eventuali atti o categorie di atti ad altri Consiglieri o persone esterne all’Associazione;
  4. Il Vice Presidente, ovvero il Vicario dei due Vice Presidenti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario

1. Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari;
  4. per l’esercizio delle sue funzioni può avvalersi anche dell’opera di consulenti esterni e può organizzare un Ufficio Amministrativo.

Art. 17 Il Tesoriere

  1. Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Tesoriere spetta il compito di:
  1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  2. predisporre i bilanci dell’Associazione;
  3. la carica di Tesoriere, se non è stato eletto, è ricoperta ad interim dal Segretario.

Art. 18 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. Se l’Organo è collegiale si compone di tre  membri effettivi e due supplenti e durano in carica per quattro anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
  3. L’Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. L’Organo di controllo:
    1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 19 Organo di Revisione

L’Organo di Revisione è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n° 117/2017.

Art. 20 Il Comitato Consultivo

Compito del Comitato Consultivo è quello di sostenere, con il proprio contributo di idee, il Comitato Direttivo nelle scelte tecnico-scientifiche e sugli interventi che devono essere posti in essere; per questo motivo esso non è un organo elettivo.

I suoi componenti sono designati dal Consiglio Direttivo, anche tra elementi esterni all’Associazione, che vantino particolari meriti nel campo scientifico o del volontariato.

Tutti i componenti del Comitato Consultivo aderenti all’Associazione restano in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Questo organo è presieduto da un membro del Consiglio Direttivo, che si fa suo portavoce nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Consultivo si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per questo organo.

Art. 21 Il Comitato Contabile

Compito del Comitato Contabile è quello di controllare la contabilità delle sedi periferiche.

I suoi componenti sono designati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. Questo organo è presieduto da un membro del Consiglio Direttivo, che si fa suo portavoce nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Contabile si riunisce su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità previste per questo organo.

Art. 22 Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se voluto dall’Assemblea dei Soci, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e dal Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo, che si riunisce senza formalità, esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo con l’unico obbligo di predisporre e presentare periodicamente una relazione informativa al Consiglio Direttivo.

Art. 23 Collegio dei probiviri

Se ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina il Collegio dei probiviri composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti anche tra elementi esterni all’Associazione.

Questo organo, i cui membri sono rieleggibili, nomina al suo interno il Presidente e rimane in carica quattro anni.

Il Collegio dei probiviri svolge le seguenti funzioni:

  • dirime ogni controversia che possa sorgere all’interno dell’Associazione, compresi i ricorsi contro l’esclusione dei soci;
  • dietro richiesta del Consiglio Direttivo, suggerisce interpretazioni dello statuto e dei regolamenti.

Art. 24 Commissioni

Il Consiglio Direttivo, per il migliore conseguimento degli scopi sociali potrà costituire, anche per tempi limitati, commissioni di studio e ricerca, comitati scientifici, organizzativi e d'onore che si dedichino allo studio dei diversi campi di interesse e delle diverse attività da intraprendere, secondo le indicazioni pervenute dall’Assemblea dei Soci. Oltre a tutti gli associati, possono fare parte di tali Organi, su nomina del Consiglio Direttivo, anche elementi esterni all’Associazione.

Art. 25 Conferenza Presidenti Regionali

E’ istituita la Conferenza dei Presidenti delle sedi regionali. Di essa fanno parte i Presidenti regionali, come da art. 8, i quali possono farsi rappresentare come previsto dal regolamento della Conferenza. Scopo delle Conferenza è:

  • armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti Regionali,
  • operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale con organi e Enti dello Stato, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni,
  • svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza problematiche che possono avere riflesso a carattere nazionale.

Le norme per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti Regionali vengono definite da apposito regolamento redatto dalla Conferenza stessa. Il Consiglio Direttivo esamina il suddetto regolamento per accertare la conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Il Presidente Nazionale partecipa alle riunioni della Conferenza; in caso di impedimento il Presidente Nazionale può delegare un componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo.

Art. 26 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 27 Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
    1. quote associative;
    2. erogazioni liberali di associati e terzi;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    5. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
    6. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    7. rendite patrimoniali;
    8. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
  2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere impiegate in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 29 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 30 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

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